1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».